Nuovo Regolamento Macchine 2027: cosa cambia per robot e impianti robotizzati.
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 prende il posto della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Cambiano le regole per chi acquista, costruisce o modifica un impianto robotizzato: modifica sostanziale, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, cobot e istruzioni digitali. Ecco cosa sapere, spiegato da chi progetta e integra celle robotizzate dal 1998.
Aggiornato al 3 ottobre 2026 · Lettura: 8 minuti
Le sei novità del Regolamento Macchine da conoscere subito.
Dal 20 gennaio 2027
Si applica alle macchine immesse sul mercato o messe in servizio da quella data. Nello stesso giorno la Direttiva 2006/42/CE viene abrogata.
Un regolamento, non una direttiva
Vale direttamente e allo stesso modo in tutti i Paesi dell'Unione europea, senza bisogno di una legge nazionale di recepimento.
Modifica sostanziale
Chi modifica in modo sostanziale una macchina, anche con interventi sul software, ne diventa il fabbricante. Conta per ogni revamping.
Sicurezza informatica
Le funzioni di sicurezza devono resistere a manomissioni e attacchi: un tema centrale per gli impianti interconnessi Industria 4.0.
Intelligenza artificiale
I componenti di sicurezza che apprendono in modo autonomo richiedono sempre la verifica di un organismo notificato.
Istruzioni digitali
Manuale e dichiarazione di conformità possono essere forniti in formato digitale, con copia cartacea del manuale gratuita su richiesta.
Quando entra in vigore il nuovo Regolamento Macchine.
Il Regolamento (UE) 2023/1230 è in vigore dal 19 luglio 2023, ma si applica in generale dal 20 gennaio 2027: da quel giorno sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, che in Italia era stata recepita con il D.Lgs. 17/2010. Alcune parti sono già operative, come le regole sugli organismi notificati, applicate dal 20 gennaio 2024.
La data che conta è quella in cui la macchina viene immessa sul mercato o messa in servizio, non quella dell'ordine. Un impianto ordinato nel 2026 ma consegnato e avviato dopo il 20 gennaio 2027 dovrà essere conforme al Regolamento. Le macchine già installate, invece, non vanno ricertificate: restano valide la loro marcatura CE e la loro dichiarazione di conformità, mentre per chi le utilizza continuano a valere gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. In Italia la legge di delegazione europea 2025 (Legge 36/2026) ha incaricato il Governo di adeguare la normativa nazionale, comprese le sanzioni.
La scadenza riguarda da vicino anche chi sta pianificando un investimento con l'iperammortamento 2026: gli investimenti agevolati si possono effettuare fino al 30 settembre 2028, quindi buona parte degli impianti incentivati sarà consegnata quando il Regolamento sarà già in vigore.
Chi è il fabbricante di un impianto robotizzato.
Un robot industriale venduto da solo è di norma una quasi-macchina: arriva con una dichiarazione di incorporazione e diventa parte di una macchina solo quando viene integrato con pinza o utensile, ripari, sensori di sicurezza e sistema di comando.
Chi progetta e realizza la cella completa ne è il fabbricante: deve valutare i rischi, preparare il fascicolo tecnico, firmare la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Lo stesso vale per un insieme di macchine, come un robot che asserve un tornio o una pressa. Il Regolamento conferma questo schema e aggiorna i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato III.
I robot e le celle robotizzate non compaiono nell'elenco dell'Allegato I, quello delle macchine più rischiose: in generale il fabbricante può ancora valutare la conformità da sé, a meno che l'impianto integri sistemi di sicurezza basati sull'apprendimento automatico, che invece rientrano nell'Allegato I. Le norme tecniche di riferimento restano la EN ISO 12100 per la valutazione dei rischi, la EN ISO 13849-1 per le parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza e le EN ISO 10218-1 e 10218-2 per robot e sistemi robotici, aggiornate nel 2025.
Modifica sostanziale: cosa cambia per chi aggiorna un impianto.
È la novità con più impatto per chi ha impianti in funzione. Il Regolamento definisce sostanziale una modifica fatta con mezzi fisici o digitali dopo l'immissione sul mercato, non prevista dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. In più, deve richiedere l'aggiunta di ripari o dispositivi di protezione con modifiche al sistema di comando di sicurezza, oppure misure supplementari per la stabilità o la resistenza meccanica.
Chi esegue una modifica sostanziale è considerato fabbricante, per la parte modificata oppure per l'intera macchina se la modifica incide sulla sicurezza dell'insieme. Deve quindi rifare la valutazione dei rischi, aggiornare la documentazione tecnica, firmare una nuova dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Alcuni esempi, da verificare sempre caso per caso con l'analisi dei rischi:
- Probabilmente sostanziali: aggiungere un robot o una nuova stazione con nuovi ripari e modifiche al PLC di sicurezza; aumentare la portata di un manipolatore con rinforzi strutturali; cambiare via software velocità, arresti o logiche di sicurezza.
- Di norma non sostanziali: manutenzione, riparazioni e sostituzione di componenti con altri equivalenti che non cambiano le prestazioni di sicurezza.
Per questo un revamping va impostato partendo dall'analisi dei rischi, prima ancora di scegliere i componenti. Se stai valutando un intervento su un impianto esistente, trovi i dettagli nella pagina revamping e retrofit di impianti robotizzati.
La sicurezza delle macchine diventa anche sicurezza informatica.
Per la prima volta i requisiti essenziali di sicurezza parlano esplicitamente di protezione da manomissioni e attacchi informatici, ai punti 1.1.9 e 1.2.1 dell'Allegato III. In sintesi:
- collegare alla macchina un altro dispositivo, anche da remoto, non deve creare situazioni pericolose;
- hardware e software critici per la sicurezza devono essere protetti da alterazioni accidentali o intenzionali, e la macchina deve raccogliere le prove degli interventi, legittimi o no;
- la macchina deve identificare il software necessario al suo funzionamento sicuro;
- i sistemi di comando devono resistere anche ai tentativi dolosi ragionevolmente prevedibili da parte di terzi;
- gli interventi e le versioni del software di sicurezza caricate dopo l'immissione sul mercato devono poter essere tracciati per cinque anni.
È un tema che riguarda da vicino gli impianti Industria 4.0. Per l'iperammortamento un impianto deve essere interconnesso ai sistemi aziendali, e ogni connessione va progettata in modo da non poter compromettere le funzioni di sicurezza. Segmentazione della rete, firewall industriale, gestione degli utenti e registro degli accessi diventano parte del progetto di sicurezza, non un'aggiunta finale. Come riferimenti tecnici si usano, ad esempio, la serie IEC 62443 e la IEC TS 63074.
Robot che apprendono: cosa prevede il Regolamento.
L'Allegato I elenca le macchine e i componenti per cui serve sempre un organismo notificato. Tra questi ora ci sono i componenti di sicurezza con comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo basato sull'apprendimento automatico, e le macchine che integrano sistemi di questo tipo per garantire funzioni di sicurezza.
Per le macchine con comportamento autoevolutivo ci sono anche requisiti specifici: non devono compiere azioni che vanno oltre il compito e lo spazio di movimento definiti, e devono registrare i dati delle decisioni legate alla sicurezza.
Attenzione a non confondere i due piani. Un sistema di visione con intelligenza artificiale che riconosce i pezzi per il bin picking non è, di per sé, un componente di sicurezza. Il discorso cambia se un sistema che apprende viene usato per garantire una funzione di sicurezza, per esempio per rilevare la presenza delle persone.
Con il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore da luglio 2026, l'Unione europea ha anche chiarito il rapporto con l'AI Act: per i sistemi di intelligenza artificiale che fanno da componenti di sicurezza delle macchine si applicano le regole del Regolamento Macchine, che la Commissione potrà integrare con atti delegati.
Cobot e collaborazione uomo-robot.
Il requisito sui pericoli degli elementi mobili (punto 1.3.7) ora chiede di prevenire anche i rischi da contatto e le tensioni psichiche che possono nascere quando persone e macchine condividono lo spazio di lavoro, sia in semplice coesistenza sia in interazione diretta. Per le macchine con comportamento autoevolutivo, il punto 1.1.6 sull'ergonomia chiede inoltre che la macchina risponda in modo adeguato alle persone e comunichi in modo comprensibile le azioni che sta per compiere.
Per chi usa i cobot la logica di fondo non cambia: un robot collaborativo non è sicuro da solo, lo è l'applicazione. La EN ISO 10218-2 aggiornata nel 2025 include ora i contenuti dell'ex ISO/TS 15066 su forze e pressioni ammesse in caso di contatto. Vale anche per i nostri cobot ITFR: ogni applicazione parte dall'analisi dei rischi del processo specifico.
Istruzioni e dichiarazione di conformità in formato digitale.
Il manuale di istruzioni può essere fornito in formato digitale. Il fabbricante deve renderlo consultabile online per tutta la vita prevista della macchina e per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato, in un formato che si possa scaricare, salvare e stampare. Se l'acquirente lo chiede al momento dell'acquisto, deve fornirne gratuitamente una copia cartacea entro un mese.
Anche la dichiarazione UE di conformità può essere resa disponibile online, indicando l'indirizzo internet dove consultarla, con lo stesso obbligo di accessibilità per almeno dieci anni.
Se stai per acquistare o modificare un impianto robotizzato.
- Controlla la data di consegna e avviamento. Se cade dopo il 20 gennaio 2027, chiedi che la dichiarazione UE di conformità faccia riferimento al Regolamento (UE) 2023/1230.
- Chiedi come sono protette le funzioni di sicurezza nelle connessioni di rete e da remoto, compresa l'interconnessione richiesta per l'iperammortamento.
- Prima di modificare un impianto esistente, fai valutare se si tratta di una modifica sostanziale: cambia chi deve firmare la marcatura CE.
- Organizza la gestione delle versioni software di robot e PLC di sicurezza, che dal 2027 vanno tracciate.
- Decidi come vuoi ricevere manuali e documenti: digitali, cartacei o entrambi.
Le informazioni di questa guida hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza di un tecnico o di un legale. Per i casi concreti fa fede il testo ufficiale del Regolamento (UE) 2023/1230 su EUR-Lex.
Regolamento Macchine 2027: le domande più comuni.
Quando entra in vigore il nuovo Regolamento Macchine?
Il Regolamento (UE) 2023/1230 è in vigore dal 19 luglio 2023 e si applica dal 20 gennaio 2027, giorno in cui viene abrogata la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Alcune disposizioni, come quelle sugli organismi notificati, si applicano già dal 20 gennaio 2024.
Le macchine già installate vanno adeguate al nuovo Regolamento?
No. Il Regolamento riguarda le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dal 20 gennaio 2027. Chi utilizza macchine già installate deve continuare a rispettare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008; se però una macchina esistente subisce una modifica sostanziale, chi la modifica ne diventa il fabbricante.
Un robot industriale è una macchina o una quasi-macchina?
Un robot venduto da solo è di norma una quasi-macchina, accompagnata da una dichiarazione di incorporazione. Diventa parte di una macchina quando viene integrato in una cella completa: il fabbricante della cella firma la dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE.
Un revamping richiede una nuova marcatura CE?
Solo se si tratta di una modifica sostanziale, cioè se crea nuovi pericoli o aumenta i rischi e richiede nuovi ripari o dispositivi di protezione con modifiche al sistema di comando di sicurezza, oppure misure per stabilità e resistenza meccanica. In quel caso chi esegue il revamping diventa fabbricante della parte modificata o dell'intera macchina.
Il Regolamento Macchine riguarda anche i cobot?
Sì. I robot collaborativi seguono le stesse regole degli altri robot; in più i requisiti di sicurezza chiedono di prevenire i rischi da contatto e le tensioni psichiche quando persone e robot condividono lo spazio di lavoro.
Dove si trova il testo ufficiale del Regolamento Macchine?
Il testo ufficiale in italiano del Regolamento (UE) 2023/1230 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si può consultare e scaricare gratuitamente su EUR-Lex, il portale della legislazione europea.
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